L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2023 il Decreto Aiuti-quater che sta completando il suo iter parlamentare per la conversione in legge (scade il 17 gennaio) prevede all’art. 9 un ridimensionamento della detrazione fiscale per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio, ovvero:
- dai condomìni
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche.
Per questi soggetti, il superbonus 110% potrà essere utilizzato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più fino al 31 dicembre 2023, con passaggio al 90% per le spese sostenute nel 2023 stesso.
Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, ovvero quelli sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari, cioè per le villette e per gli appartamenti in palazzina aventi però ingresso autonomo, il 110% sarà ancora fruibile in relazione alle spese sostenute fino al 31 marzo 2023, sempreché, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per questa categoria di interventi, ricorda il Fisco, il Decreto Aiuti-quater ha previsto l’apertura di una nuova finestra temporale con la nuova percentuale del 90%, anche per le spese sostenute nell’anno in corso riferite a lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023. In questo caso, però, la detrazione, però, spetta in presenza di tre requisiti:
- il contribuente è proprietario dell’immobile o su di esso vanta un diritto reale di godimento;
- l’immobile è adibito ad abitazione principale;
- nell’anno precedente il sostenimento della spesa il contribuente non ha superato una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare.
Fonte: www.lavoripubblici.it